CILA, SCIA e CIL sono tutte sigle inerenti a documenti tecnici che vanno presentati al Comune di appartenenza qualora si dia inizio a lavori di ristrutturazione. Non vanno consegnati tutti insieme, ma a seconda dei casi specifici, bisogna saper selezionare i documenti necessari.
Con la spiegazione delle tre sigle, tutto diventa più chiaro.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un’autocertificazione in cui si dà notizia al Comune dell’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria presso un immobile, dichiarando che tali interventi andranno a modificarne le parti strutturali.
È il documento che a partire dal 2010 ha sostituito la DIA. Le differenze tra quest’ultima e la SCIA riguardano soprattutto le tempistiche. Se prima bisognava aspettare almeno 30 giorni per iniziare i lavori dopo aver depositato la documentazione in Comune, oggi è possibile cominciare subito dopo la notifica della stessa.
La SCIA deve essere presentata solo per gli interventi straordinari sulla struttura dell’edificio. Essi possono riguardare il restauro e il risanamento conservativo dell’immobile, la ristrutturazione edilizia di tetto, pareti, pavimenti e infissi oppure la realizzazione di un solaio o del cappotto termico.
Quando gli interventi di manutenzione straordinaria non riguardano le strutture portanti dell’edificio, il documento da presentare è la Certificazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Le demolizioni e le ricostruzioni di tramezzi, la sostituzione delle porte interne e degli infissi, la variazione dei vani, le modifiche degli spazi interni, il rifacimento degli impianti e la realizzazione di un nuovo bagno sono tutte attività considerate interventi di manutenzione straordinaria per cui occorre inviare la CILA al Comune.
La CILA contiene la comunicazione di inizio lavori, il progetto completo e una relazione asseverata da un professionista che attesti la conformità ai requisiti normativi richiesti.