Il certificato energetico (APE) è un attestato – redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo all’immobile – che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico.
Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all’acquirente o all’affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici. Copia dell’APE deve essere allegata al contratto.
La storia “normativa” della certificazione energetica è lunga e complessa.
Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove linee guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici e la redazione del modello di Attestazione di Prestazione Energetica (APE) – decreti attuativi della legge 90/2013 (di conversione del Decreto Legislativo 63 del giugno 2013).
Oltre al format dell’APE, le linee guida prevedono anche:
L’APE ha un formato standard valido su tutto il territorio nazionale ed è strutturato per fornire informazioni semplici e chiare sull’efficienza, le prestazioni e il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici.
Un Attestato di Prestazione Energetica redatto correttamente riporta le seguenti informazioni:
In particolare, la classe energetica dell’edificio (da A4 a G) è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nr.
Più è bassa la lettera associata all’immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
Oltre a raccogliere la documentazione richiesta (visura catastale, planimetria, libretto d’impianto, ecc.), il tecnico certificatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo per raccogliere le informazioni necessarie alla determinazione degli indici di prestazione energetica (stratigrafie, caratteristiche degli elementi costruttivi e degli impianti).
Solo a questo punto, il tecnico potrà avvalersi di uno dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per effettuare i calcoli necessari alla determinazione dell’indice di prestazione energetica globale e all’individuazione della classe energetica dell’edificio senza trascurare di indicare anche specifici interventi migliorativi.
L’APE è un documento ufficiale valido 10 anni e può essere prodotto solo da professionisti accreditati secondo il DPR 16 aprile 2013, n. 75.
L’APE è obbligatorio:
L’APE è richiesto:
Al termine della compilazione l’esperto dovrà sottoscrivere l’APE, trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente e consegnarlo al richiedente entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione.
Le Regioni e le Province autonome archiviano gli APE nel proprio catasto e trasmettono le informazioni raccolte al SIAPE, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica gestito dall’ENEA.
Nel caso in cui il SuperBonus del 110% venga richiesto per interi fabbricati (ovvero quelli composti da più di un’unità abitativa, come i condomini), occorre predisporre il cosiddetto “APE convenzionale”.
L’APE convenzionale è un documento riassuntivo, ottenuto da un’elaborazione ponderata dei dati forniti dagli APE di ciascuna unità immobiliare.
L’APE convezionale non ha alcun valore legale e serve solo a dimostrare il miglioramento “post- intervento” ottenuto sull’intero fabbricato.